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In generale tutti i contribuenti abituati a presentare la propria dichiarazione dei redditi (730 o modello UNICO/PF), sono altresì abituati a conservare e presentare al proprio commercialista i documenti relativi ad alcune spese sostenute - sanitarie, per interessi su mutui, universitarie, veterinarie, per istruzione, sportive, per agenti immobiliari e diverse altre - ben sapendo che grazie a queste possono godere di un risparmio fiscale, ovvero di una “detrazione”, pari al 19% della spesa; in sostanza pagano meno imposte, ottenendo uno “sconto” proporzionale alle spese sostenute.

Dal 1 gennaio 2019 è stato introdotto l’obbligo generalizzato di emissione delle fatture in formato elettronico. Pertanto dal 2019 ogni fattura, salvo espressi casi di esclusione, transiterà attraverso un sistema di interscambio (S.D.I.) creato dall’Agenzia delle Entrate (ADE), la quale quindi avrà in tempo reale una copia esatta di ogni fattura elettronica.

Sicuramente avete ben presente cosa sia il “pizzo”, e non mi riferisco a quello che in molti si lasciano crescere sul mento. Se vogliamo darne una definizione, possiamo prendere per buona quella fornita da Wikipedia, che in sintesi identifica il pizzo come una forma di estorsione praticata dalle cosche mafiose che consiste nel pretendere il versamento di una parte dei proventi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali ed imprenditoriali, in cambio di "protezione" da qualcosa.

Per le Società di capitali i mesi da aprile a giugno di ogni anno rappresentano il periodo entro il quale procedere all'approvazione del Bilancio dell’esercizio appena concluso. In generale la norma imporrebbe l’approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, pertanto in riferimento al Bilancio 2018, la data ultima per la sua approvazione è rappresentata dal 30 aprile 2019.

In tanti, troppi, non sanno che dal 1° gennaio 2019 entrerà in vigore in Italia l’obbligo della “fattura elettronica”. Cosa vuol dire? Molti pensano che si tratti dell’obbligo di conservare una copia della propria fattura emessa, in un formato PDF o similare, magari scansionandola; altri pensano si tratti dell’obbligo di consegnare ogni fattura ai propri clienti inviandola esclusivamente con e-mail o PEC; alcuni addirittura la chiamano “fattura elettrica”, senza ben comprendere la sostanziale differenza col termine “elettronica”.

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