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La morte del ravvedimento operoso

Non tutti i contribuenti sanno che da diversi anni è possibile versare le imposte con leggero ritardo, pagando una piccola somma aggiuntiva; in pratica, pur dovendo versare IMU, IVA o altre imposte ad una determinata scadenza, trovandosi in un momento di temporanea difficoltà, si può decidere di tardare il pagamento, ed effettuarlo successivamente, “ravvedendosi”, ovvero pagando una piccola sanzione da calcolarsi mediante il ricorso al meccanismo detto appunto “ravvedimento operoso”.

Calcolare l’entità di questa sanzione all’inizio era molto semplice: a seconda del tempo trascorso dall’originaria scadenza, c’era una tabella composta da pochi dati, che indicava la percentuale di sanzione applicabile.

L’Erario, però, ha ben pensato di complicare uno dei pochi meccanismi fiscali chiari e certi, e ha modificato e integrato con norme successive l’istituto del ravvedimento operoso, inserendo nuove percentuali, importi minimi e massimi variabili, differenze da tributo a tributo, fino a rendere in alcuni casi grottesco il suo ricorso.

L’esempio più eclatante e recente, è forse dettato dalla Risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017 con la quale l’Agenzia delle Entrate fa chiarezza (?) sull’applicazione del ravvedimento in tema di “liquidazioni periodiche iva”: nel documento compaiono ben 40 (quaranta!) ipotesi di sanzione diverse per il medesimo adempimento, divise in due tabelle, e senza che sia fornita alcuna indicazione sul come compilare i modelli di versamento.

Insomma, quello che una volta era un istituto semplice e lineare utilizzato dal contribuente per ravvedersi, oggi è diventata una caccia al tesoro per capire quanto e come pagare. Il tutto, come sempre, a scapito dei contribuenti.